In tema di intervento ed esercizio dei diritti di voto in assemblea, anche la società fiduciaria è soggetta alle medesime eccezioni che possono essere sollevate al fiduciante, il quale è il titolare sostanziale della partecipazione sociale.
In tema di intervento ed esercizio dei diritti di voto in assemblea, anche la società fiduciaria è soggetta alle medesime eccezioni che possono essere sollevate al fiduciante, il quale è il titolare sostanziale della partecipazione sociale.
L’atto di dotazione in trust non è tassato in misura proporzionale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali in mancanza di un effettivo arricchimento del beneficiario.
La Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, con sentenza n. 11402 pubblicata il 30 aprile 2019 [1], ritiene non soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento della proprietà di un bene immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza, in mancanza di accrescimento patrimoniale.
E’ nulla la sentenza resa nei confronti del “trust in persona del trustee”. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 287/2018, pubblicata il 1° marzo 2018, riforma la sentenza di primo grado (che aveva accolto la revocatoria) e dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita proposta dall’attore contro il trust e non verso il trustee.
Nessun divieto di interposizione fiduciaria nelle procedure competitive di vendita svolte in ambito fallimentare, nè obbligo di rivelare l'identità dei fiducianti: questi gli importanti principi che si ricavano dalla sentenza 22472 della Corte di Cassazione, sez. 1, civ., pubblicata il 24 settembre 2018 (in Banca dati Cassazione).
Con la sentenza n.90/2018, pubblicata il 9 gennaio 2018 (reperibile in giurisprudenza delle imprese), il Tribunale di Milano afferma che la responsabilità da attività di direzione e coordinamento è rinvenibile, astrattamente, anche nella società di gestione del risparmio (Sgr), in relazione alle partecipazioni riferibili ai fondi di investimento da essa gestiti nello svolgimento della propria attività istituzionale. La pronuncia dei giudici milanesi consente di svolgere alcune osservazioni anche sul rapporto tra trust ed attività di direzione e coordinamento.
La Corte di Cassazione, sez. II civ., con l'Ordinanza n. 21503 pubblicata il 31 agosto 2018 torna su due argomenti di particolare rilevanza nell'ambito della pianificazione patrimoniale e nella gestione dei riassetti familiari di ricchezza:
Nell’intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciaria di cui alla legge 1966/1939, spetta al fiduciante l’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c.
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