Continuità dei valori fiscali e delle esenzioni fiscali nel trasferimento del Piano individuale di risparmio (PIR) da un intermediario all’altro, trasferimento che non ha trovato ancora chiarimenti specificinel caso di PIR costituito con polizze assicurative o fondi sottoscritti attraverso le c.d. “rubriche fondi”.
La norma (art, 1 comma 111, Legge 232/2016) fissa un criterio generale di neutralità (temporale) del trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione presso il quale è costituito ad altro intermediario.
Il trasferimento del Piano[1] non rileva quindi ai fini del computo del termine dei cinque anni (“holding period”) di detenzione degli strumenti finanziari ai fini dell’ottenimento dell’esenzione fiscale sui redditi e capital gain.
L’Agenzia delle entrate (Circ. n. 3 del 26/2/2018, par. 10) fa discendere dalla continuità temporale anche la neutralità fiscale del trasferimento con il venir meno di ogni effetto realizzativo. Continuità temporale e neutralità fiscale trovano applicazione solo se il rapporto di destinazione (p.es. un mandato di amministrazione fiduciaria attraverso cui è formalizzato il PIR) è intestato alla medesima persona fisica titolare del piano di provenienza.
L’Agenzia delle entrate, nella Circolare 3/E del 2018, par. 10, ha precisato che:
“nel caso di trasferimento del PIR, l’intermediario presso cui il piano è trasferito deve avere cura di assumere dall’intermediario di provenienza tutte le informazioni previste dalla normativa in sede di costituzione del PIR oltre i dati relativi alle ritenute ed imposte sostitutive non applicate in via condizionata nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso”.
Non vengono forniti ulteriori chiarimenti.
Il trasferimento del PIR formato da quota di fondo comune di investimento (“rubrica fondi”).
Qualora il contribuente volesse trasferire il PIR costituito presso una società di gestione del risparmio attraverso un rapporto continuativo rappresentato da una rubrica fondi ad una società fiduciaria, attraverso la quale detenere un dossier titoli ove inserire un portafoglio di strumenti finanziari (p.es. Etf quotati, PIR e non PIR conformi) potrebbe seguire i seguenti passaggi operativi
Apertura presso la fiduciaria del Piano individuale di risparmio. Gli effetti del mandato fiduciario di apertura del PIR sarebbero sottoposti alla condizione sospensiva del recesso dal Piano costituito presso il precedente intermediario. Ciò in quanto in nessun caso il contribuente può essere contestualmente titolare di più di un PIR
Recesso dal rapporto con il precedente intermediario al quale l'investitore comunica l’apertura del mandato fiduciario e le generalità della fiduciaria presso la quale verrà trasferito il PIR; chiede inoltre all’intermediario iniziale di non applicare le imposte eventualmente dovute sui redditi di capitale
L’intermediario di destinazione (la fiduciaria) conferma all’intermediario iniziale di aver ricevuto incarico dal comune cliente di amministrare il PIR e chiede la produzione di tutti i dati fiscali previsti dalla norma e dalla Circolare 3/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate. Tra essi l’ammontare dei conferimenti nel Piano per ciascun anno di durata del PIR e il costo o valore fiscale degli strumenti finanziari inseriti nel Piano. Sulla configurazione del costo fiscale degli strumenti finanziari si segnala l’intervento dell’Agenzia (Circ. 3/E, par. 8) laddove “ai fini della determinazione del reddito derivante dalla cessione, è possibile considerare come costo o valore di acquisto, il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti” in luogo del costo medio ponderato dell’anno calcolato secondo il metodo FIFO. Qualora l’intermediario iniziale non abbia adottato nei propri sistemi informatici la stessa configurazione di costo dell’intermediario di destinazione, potrebbero presentarsi notevoli problemi operativi, finendo l'interpretazione dell’Agenzia per essere di ostacolo alla circolazione del PIR tra gli intermediari
Per effetto del recesso, la società di gestione rimborsa il controvalore delle quote del fondo senza applicare alcuna imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte, in quanto trattasi di valori che verranno reimpiegati nel PIR trasferito al nuovo intermediario a cui competerà la verifica delle condizioni di legge per beneficiare delle esenzioni fiscali. Si ritiene, a tale proposito, che l’investitore non possa ricevere una quota parte dei titoli in cui il fondo PIR conforme ha investito, ma solo il controvalore della liquidazione della quota
Il controvalore della quota, anche in continuità del Piano, è versato nel conto corrente indicato dall’investitore aperto dalla società fiduciaria per suo conto.
Il nuovo intermediario (la fiduciaria, nell’esempio, presso cui è trasferito il PIR) si occupa della fiscalità del Piano in regime amministrato puro tramite il dossier titoli presso cui l’investitore inserisce gli strumenti finanziari.
Il precedente intermediario è responsabile verso l’Amministrazione finanziaria dei dati trasmessi al nuovo intermediario relativi al periodo di gestione precedente.
Il trasferimento del PIR costituito tramite polizza assicurativa
Se il PIR è costituito tramite polizza assicurativa, il trasferimento ad altro intermediario (p.es. società fiduciaria che opera in amministrato) passerebbe attraverso il riscatto della polizza analogamente a quanto accade per gli OICR. Trattandosi di riscatto anticipato occorre fare attenzione ai costi di uscita eventualmente previsti dal contratto assicurativo.
La somma riscattata dovrebbe essere versata direttamente all’intermediario presso cui è stato trasferito il PIR, una volta che l’intermediario di destinazione abbia certificato l’apertura del Piano da parte dell’investitore.
Per quanto riguarda l’imposta sulle riserve matematiche di cui all’art. 1 del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, l’Agenzia delle entrate (Circ. 3/E del 2018, p. 42) ne ha previsto l’applicazione anche per le polizze PIR conformi. Tale imposta dovrebbe comunque restare a carico della compagnia per la quale essa costituisce un credito di imposta.
Conclusioni
In entrambi i casi illustrati l’investitore, che può essere titolare di un solo PIR, può trasferire il Piano, senza soluzione di continuità, da un intermediario all’altro, conservando i relativi benefici fiscali e modificandone la struttura e il contenuto, passando da una polizza assicurativa o da una rubrica fondi ad un PIR in amministrato o viceversa.
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[1] Appare opportuno ricordare che il Piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) non è uno strumento finanziario, ma un rapporto contrattuale tra un intermediario finanziario (società fiduciaria, Sgr, banca o compagnia assicurativa) e l’investitore persona fisica fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Il trasferimento del PIR significa in primo luogo trasferimento della posizione contrattuale, la cui conseguenza è anche il trasferimento degli strumenti finanziari e della liquidità che compongono il Piano.