Con la sentenza n. 48 pubblicata il 16 gennaio 2018, la I sezione del TAR Marche (reperibile in Giustizia amministrativa) svolge alcune considerazioni sulla natura del piano economico finanziario (PEF) compreso nella relazione di cui all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, presentata nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
I motivi del ricorso: l'inattendibilità del PEF
Tra i motivi di ricorso, la società attrice deduce che la delibera dell'Ente di governo dell'ambito territoriale di competenza fosse viziata per eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e ragionevolezza in relazione al PEF e alla relativa asseverazione.
In particolare, secondo la ricorrente, la legge prevede una motivazione rafforzata in caso di affidamento in house del servizio pubblico economico, sulla base di un PEF opportunamente asseverato.
Nel caso in esame, ad avviso della ricorrente:
a) il PEF non teneva conto di fattori economici idonei a smentire radicalmente le assunzioni su cui il piano è stato costruito con "specifico riferimento alla sostanziale invarianza sia del costo medio del personale, sia dei volumi dei rifiuti prodotti e dei conseguenti costi di esercizio", contestandone l'invarianza nel tempo
b) la dichiarazione di asseverazione della società di revisione incaricata constava in "una mera verifica di coerenza interna di dati che non sono stati tuttavia verificati nella loro veridicità, correttezza e congruità alla luce dei documenti già adottati", con ciò rendendo di fatto inutile l'asseverazione "della sua concreta portata e funzione che è appunto quella di offrire garanzie sulla sostenibilità e, soprattutto, sulla congruità del PEF proposto".
Sentenza e motivazioni
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni.
Secondo il Collegio, il PEF rappresenta un piano previsionale a medio-lungo termine per il quale non occorre individuare in modo dettagliato ogni singolo componente. Né il PEF può essere valutato secondo i principi di verifica delle offerte anomale (art. 97 D.Lgs. 50/2016 "Offerte anormalmente basse").
Nel caso specifico, il PEF prevedeva una voce aggiuntiva di costi per diverse esigenze gestionali, con un impegno di spesa annua di circa 500 mila euro a copertura delle nuove e diverse esigenze di esecuzione del servizio che si sarebbero potute verificare o per l'aumento dei costi dei fattori produttivi.
L'esame approfondito del PEF effettuato dall'Ente di governo territoriale e l'assenza di contestazioni sul merito di tale valutazione da parte della ricorrente, che si è limitata a sostenere unilateralmente l'inattendibilità del PEF, portano al rigetto del ricorso.
Secondo il TAR ciò che rileva è che il "PEF è stato giudicato sostenibile rebus sic stantibus" attraverso il rilascio dell'asseverazione.
Non assume invece alcun rilievo che la società di revisione incaricata abbia inserito nella propria relazione una clausola di salvaguardia di esonero da responsabilità qualora il PEF fosse divenuto inattendibile per ragioni sopravvenute. Tale clausola, secondo il TAR, sarebbe irrilevante in giudizio, dove al giudice è richiesto di valutare se la società di revisione si è attenuta ai normali criteri di diligenza richiesti dalla natura dell'incarico.
Merita notare che il TAR non condivide la procedura di analisi del PEF fatta dalla ricorrente che, scrive il Collegio, sembra richiamare "principi che sono piuttosto tipici del procedimento di verifica dell'anomalia (art. 97, D.Lgs. 50/2016 "Offerte anormalmente basse")"; il PEF non è un'offerta, ma un documento economico finanziario di natura previsionale, con la conseguenza che se ne dovrebbe dedurre l'inapplicabilità di quei principi.
La sentenza non affronta la questione della qualifica del soggetto incaricato della asseverazione (società di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 1, legge 1966/1939 od altra società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali tenuti presso il MEF; sul punto si rinvia a Asseverazione dei Piani economico finanziari (PEF) e società di revisione abilitata), probabilmente perché eccezione non sollevata dalla ricorrente nei suoi motivi di ricorso.
La sentenza è stata appellata, ma non risulta ancora emesso il provvedimento di riesame.
FIDES Società fiduciaria, autorizzata dal Mise anche per l'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è soggetto abilitato all'asseverazione dei PEF nell'ambito della finanza di progetto e dei rapporti di partenariato pubblico privato. Il servizio di asseverazione rappresenta la terza area di affari della propria attività istituzionale, accanto all'amministrazione fiduciaria di partecipazioni e strumenti finanziari e quella di amministrazione fiscale dei Piani individuali di risparmio (PIR) (chi siamo)
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