Asseverazione dei PEF anche per le società di revisione legale

Asseverazione dei Piani economico finanziari (PEF) anche da parte delle società di revisione legale di cui al D.Lgs. 39/2010. Il Consiglio di Stato (sez. V, in sede giurisdizionale, sent. n. 2351 del 10 aprile 2019) conferma la sentenza del T.A.R del Lazio (sez. II ter, n. 1908 del 19/2/2018) che aveva ritenuta legittima l’asseverazione del PEF da parte di società di revisione legale diverse da quelle individuate nell’art. 1 della legge 1966/1939.

Secondo il Consiglio di Stato

“l’art. 153, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ed ora l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2006 (rectius: 2016), n. 50) va inteso nel senso che l’attività di asseverazione dei PEF – piani economici finanziari finalizzata all’affidamento di un contratto pubblico può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’art. 1, legge 23 novembre 1939, n. 1966, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, in precedenza, nell’albo speciale tenuto dalla Consob (ai sensi dell’art. 161 del T.U.F.)

La motivazione

Il Consiglio di Stato ritiene che il legislatore, con l’art. 153, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e, attualmente, con l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016, richiamando quali soggetti legittimati alla asseverazione dei PEF le “società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 28 (rectius: 23) novembre 1939, n. 1966” non abbia inteso riferirsi alle sole società autorizzate all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione dal MISE, ma di aver

“attribuito detto potere a tutte le società che esercitano l’attività di revisione così come descritta dall’art. 1 della legge n. 1966 del 1939 quale attività di impresa che consiste “nell’organizzazione e la revisione contabile di aziende”.

Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, il rinvio all’art. 1 della legge 1966 del 1939 non deve intendersi effettuato ad un soggetto qualificato specifico (quello autorizzato dal MISE), ma ad un genere di attività (l’organizzazione e revisione contabile di aziende). Diversamente – secondo il Collegio - non si giustificherebbe la esclusione di società di revisione “maggiormente accreditate ad accertare lo stato economico – finanziario dell’operatore economico”.

Critica

Le motivazioni della sentenza, adesive a quelle contenute nella pronuncia del T.A.R del Lazio, pur provenienti da fonte autorevole, non possono essere condivise[1].

Vale la pena richiamare, come precedente di diverso avviso, la sentenza del T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, sent. n. 1277 del 14 dicembre 2016 [2], non appellata, la quale ha confermato la determina dell’amministrazione appaltante che ha ritenuto una società di revisione legale iscritta al registro tenuto dal MEF inidonea alla asseverazione del Piano economico-finanziario in quanto società non rientrante tra quelle di cui all’art. 1 della legge 1966/1939 e quindi priva dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.

Rinviando per ulteriori approfondimenti al precedente intervento a commento della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1908/2018, si osserva che la precisazione del Collegio giudicante circa la estensione del potere di asseverazione dei PEF a tutte le società che esercitano l’attività di revisione descritta dall’art. 1 della legge 1966/1939

“quale attività di impresa che consiste nell’organizzazione e la revisione contabile di aziende”

dilaterebbe il numero dei soggetti qualificati alla asseverazione, anche a soggetti iscritti in albi professionali, costituiti in forma di società tra professionisti.

Attività che  prescinderebbe da qualunque requisito soggettivo rappresentato:

- dalla iscrizione in specifici albi o registri[3] o

- dallo svolgimento dell’attività in forma di impresa[4].

Se, in altri termini, l’elemento discriminante ai fini della legittimità ad asseverare un PEF è rappresentato non dal soggetto, ma dall’attività svolta (organizzazione e revisione contabile di aziende), ne consegue necessariamente che tutti i soggetti societari i quali svolgono tale attività (elemento oggettivo) sarebbero idonei ad asseverare un PEF.

Una società tra professionisti avente per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di dottore commercialista è sicuramente idonea a svolgere un’attività di “organizzazione e revisione contabile di aziende. Chiunque, consultando il Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, recante norme sull’ordinamento della professione di dottore commercialista, può infatti notare che agli iscritti all’albo è riconosciuta competenza specifica in materia di revisioni aziendali e di attività che rientrano nella nozione di organizzazione e revisione contabile di aziende[5].

Sembra tuttavia molto difficile  interpretare tanto estensivamente la norma dell’art. 183, comma 9 del Codice appalti fino al punto da comprendervi anche le società tra professionisti esercenti attività oggetto della professione di dottore commercialista[6].

Interpretare il rinvio all’art. 1 della legge 1966/1939 in senso puramente oggettivo (attività di revisione ed organizzazione contabile) conduce a conclusioni illogiche con totale svuotamento della disposizione e, per tale ragione, tale canone interpretativo è da respingere.

Conclusioni

Non si può quindi che confermare la precedente opinione a commento della sentenza del T.A.R. Lazio n. 1908/2018: appaiono molto elevati i rischi di esclusione da operazioni di finanza di progetto, comprese le gare e la promozione della conclusione di contratti di partenariato pubblico e privato, nel caso di PEF asseverati da società che svolgono attività di revisione ed organizzazione contabile diverse da quelle di cui all’art. 1 della legge 1966/1939 autorizzate dal Mise. Altrettanto elevati i rischi per il contenzioso eventualmente promosso dalla stazione appaltante o da concorrenti esclusi dalla gara.

[1] Cfr., per ulteriori motivazioni, il precedente commento alla pronuncia del TAR Lazio, sent. n. 1908 del 19/2/2018

[2] Reperibile in banca dati giustizia amministrativa.

[3] Seguendo la motivazione del Consiglio di Stato, infatti, non rileva l’iscrizione tra i soggetti autorizzati dal MISE, altrimenti, qualora rilevasse, non si potrebbe estendere la asseverazione dei piani anche alle società di revisione legale iscritte nell’elenco tenuto dal MEF.

[4] Non bisogna infatti dimenticare che l’art. 1 della legge 1966/1939 prevede che “sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni

[5] Il MISE ha fornito una descrizione esemplificativa delle attività di “organizzazione e revisione contabile di aziende” perfettamente sovrapponibile a quelle svolte dai dottori commercialisti (cfr. la definizione contenuta nel documento di vigilanza MISE.)

[6] Occorre ricordare che il T.A.R. Toscana sent. 1396 del 16 novembre 2017 ha interpretato restrittivamente la norma sui soggetti tenuti alla asseverazione dei PEF escludendo anche quelli qualificati di natura finanziaria iscritti all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385  (Tub).

Maurizio Bastianelli - 11/07/2019 - Attività fiduciaria e sviluppi normativi - Apri un PIR

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