Domande Frequenti
Il PIR, dal punto di vista legale, è un contratto stipulato tra un investitore ed un intermediario abilitato che ha per oggetto un rapporto di custodia od amministrazione titoli, anche attraverso un mandato fiduciario con o senza intestazione, o un rapporto di gestione di portafogli o altro stabile rapporto, con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il PIR può essere istituito anche tramite un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
Il PIR è quindi un “contenitore” giuridico il cui contenuto (le somme e i valori ad esso destinati) è caratterizzato da una specifica disciplina fiscale e civile.
Due sono le tipologie di PIR.
La prima (c.d. “PIR ordinario”) introdotta dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge 232/2006 modificati ed integrati dall’art. 13-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 con effetto dai PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.
La seconda (c.d. “PIR alternativo”) introdotta dall’art. 13 del D.L. 19 maggio 2020.
Nel PIR ordinario non possono essere destinati più di 40.000 euro annui e fino a un massimo di 200.000 euro.
Nel PIR alternativo i limiti sono elevati a 300 mila euro annui fino ad un massimo di 1.500.000,00 euro
Il PIR può essere costituito:
- da una persona fisica fiscalmente residente in Italia, destinandovi fino ad un massimo di 30.000 euro annui e di 150.000 euro nel quinquennio in caso di PIR ordinario e fino ad un massimo di 300.000 euro annui e di 1.500.000 euro complessivi,
- da investitori istituzionali (enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) i quali possono destinare al piano fino al 10% del valore dell’attivo patrimoniale risultante dall’ultimo rendiconto (senza i limiti annui e complessivi della persona fisica).
Un PIR è uno strumento finanziario? Ad esempio un’azione, un fondo di investimento, un’obbligazione?
L’art. 1, commi da 100 a 114 delle Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito i Piani individuali di risparmio per favorire un flusso di risorse finanziarie all’economia reale italiana, attraverso investimenti di medio lungo periodo in imprese aventi sede in Italia ovvero in uno Stato dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ma con stabile organizzazione in Italia, nel rispetto dei criteri di tutela dell’investitore e diversificazione del rischio.
L’art. 136 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la possibilità di costituire PIR con caratteristiche di investimento in capitale di rischio e di debito maggiormente orientate alla imprese non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine.
Si. Non vi sono ostacoli né altri impedimenti (se non quelli generali previsti per ogni contribuente, come avere un solo PIR) perché un soggetto (persona fisica, trust, persona giuridica), anche come forma di liberalità indiretta o in esecuzione di proprie obbligazioni versi somme e valori a favore del PIR intestato all’investitore-contribuente.
Ciascuna persona fisica, residente fiscalmente nel territorio dello Stato e che non opera nell’esercizio di una impresa commerciale, può essere titolare di un solo PIR ordinario e di un solo PIR alternativo. A tal fine deve rilasciare all’intermediario abilitato, all’atto dell’incarico, un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo temine ordinario ovvero alternativo.
Qualunque strumento finanziario come definito dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza) può essere contenuto in un PIR, oltre a depositi di denaro e conti correnti nei limiti quantitativi previsti dalla norma. Non possono essere inclusi, in ogni caso, strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali. Nei PIR alternativi gli investimenti qualificati ed agevolabili sono anche quelli in prestiti erogati ad imprese diverse da quelle incluse negli indici di Borsa Italiana FTSE MIB e FTSE MID CAP e in crediti delle predette imprese e in quote di s.r.l.
- Esenzione da imposta su tutti i redditi di capitale di cui all’art. 44 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), esclusi quelli relativi a partecipazioni qualificate in società ed enti, che restano imponibili secondo i criteri ordinari
- Esenzione da imposta su tutti i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) del t.u.i.r. (restano invece imponibili i capital gain su partecipazioni qualificate, anche se l'art. 1, commi da 999 a 1004 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha parificato il trattamento tributario delle partecipazioni qualificate e non qualificate)
- Esenzione da imposte sulle successioni nel caso di trasferimento per causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano.
L’intermediario abilitato italiano presso cui è acceso il PIR (p.es. FIDES, quale fiduciaria) restituisce le ritenute o le imposte sostitutive applicate in Italia non dovute e le recupera con minori versamenti periodici di imposte, tasse e contributi. Si precisa che non sono rimborsabili le ritenute od imposte applicate alla fonte sui proventi di titoli esteri in quanto acquisite da Stato estero.
Si tratta di:
- strumenti finanziari negoziati o non negoziati in mercati regolamentati (p.es. Borsa italiana) o in sistemi multilaterali di negoziazione (p.es. AIM Italia) emessi da imprese (1) con sede nel territorio dello Stato italiano od in altri Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo ma aventi stabile organizzazione in Italia. L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 96/2019 all'istanza di interpello presentata da Fides Società Fiduciaria, ha precisato che rientrano tra gli strumenti finanziari qualificati anche le quote di SRL offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding
- depositi bancari e denaro presso conti correnti
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che investono, per almeno il 70 per cento dell’attivo, in strumenti finanziari di cui ai precedenti trattini, nel rispetto delle condizioni di ripartizione del rischio di cui all’art. 1, comma 103 della legge 232/2016 (quota non superiore al 10 per cento per strumenti emessi da uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo)
- di qualunque altro strumento finanziario, nei limiti della quota liberamente destinabile al PIR (30% delle somme e valori conferiti nel PIR), ad esclusione degli strumenti derivati, ammessi per i soli Oicr rappresentati anche da prestiti erogati alle imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP e dall'acquisto dei crediti delle predette imprese.
Per i soli PIR alternativi (art. 13 bis, comma 2 bis, D.L. 124/2019) gli investimenti possono essere rappresentati (oltre a quelli già previsti per i PIR ordinari) da prestiti erogati alle imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP, dall'acquisto dei crediti delle predette imprese e da quote di s.r.l.
L’esenzione da imposte sui redditi spetta al titolare del PIR ordinario a condizione che:
- in ciascun anno solare di durata del PIR, per almeno i due terzi dell’anno (244 giorni di calendario):
- le somme e i valori confluiti nel piano sono investiti, per almeno il 70 per cento del valore complessivo conferito nel PIR in strumenti finanziari negoziati o non negoziati in mercati regolamentati (p.es. Borsa italiana) o in sistemi multilaterali di negoziazione (p.es. AIM Italia) emessi da imprese con sede nel territorio dello Stato italiano od in altri Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo ma aventi stabile organizzazione in Italia
- almeno il 25 per cento del 70 per cento del valore complessivo delle somme e valori confluiti nel PIR deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana od in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (le Linee Guida MEF, a titolo esemplificativo, hanno individuato i seguenti indici: FTSE 100 per il mercato UK; il DAX per il mercato tedesco; il CAC 40 per il mercato francese; l'AEX per il mercato olandese; l'IBEX per il mercato spagnolo e il PSI 20 per il mercato portoghese)
- almeno il 5 per cento del 70 per cento del valore complessivo delle somme e valori confluiti nel PIR deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP di Borsa italiana in indici equivalenti dei Paesi UE o SEE
- gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni
- in ciascun anno solare di durata del PIR, per almeno i due terzi dell’anno (244 giorni di calendario):
- le somme e i valori confluiti nel piano (sia della quota del 70 per cento che della quota libera del 30 per cento) non possono essere investiti, per una quota superiore
- al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo e
- al 10 per cento del totale in depositi
- al 10 per cento del totale in conti correnti
- le somme e i valori confluiti nel piano (sia della quota del 70 per cento che della quota libera del 30 per cento) non possono essere investiti, per una quota superiore
- le somme siano investite in Oicr che rispettano le condizioni di investimento per essere qualificati conformi alla normativa PIR.
Per i PIR alternativi l'esenzione fiscale spetta a condizione che:
- il 70% del valore complessivo delle somme e valori confluiti mel PIR alternativo sia investito in strumenti finanziari, prestiti o crediti di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP di Borsa italiana in indici equivalenti dei Paesi UE o SEE
- l'investimento complessivo in ciascuna impresa attraverso strumenti finanziari, prestiti e crediti non può eccedere il 20% (in luogo del 10% previsto per i PIR ordinari)
- le somme siano investite in OICR che rispettano le condizioni di investimento previste per i PIR alternativi
Se il singolo strumento finanziario è ceduto prima dei 5 anni, tutti i redditi derivanti dallo strumento finanziario, anche percepiti negli anni precedenti, sono tassati secondo le regole ordinarie (indicativamente 12,5% per i titoli di stato e assimilati; 26% per tutti gli altri), salvo che sia intervenuto il reinvestimento del corrispettivo nel termine di 90 giorni, con la precisazione che per la parte non reinvestita saranno proporzionalmente imponibili i redditi finanziari (di capitale e diversi) percepiti sul titolo o i titoli che sono stati ceduti. Se vengono meno le condizioni relative al periodo di detenzione degli investimenti, nel corso dell’anno solare, oppure di diversificazione (regola del 10 per cento per i PIR ordinari o del 20 per cento per i PIR alternativi) oppure le quote dell’Oicr non sono più PIR compliant sono tassati in misura ordinaria i redditi derivanti dagli strumenti finanziari diversi da quelli investiti nel piano e che rispettano le condizioni (perdita della esenzione di tipo parziale).
Si, sia durante che al termine del PIR. Eventuali minusvalenze o perdite o differenziali negativi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi e proventi realizzati in successive operazioni effettuate nell'ambito del medesimo PIR. Le minusvalenze, perdite o differenziali negativi esistenti alla data di chiusura del PIR possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze o differenziali positivi o proventi realizzati:
- in altro rapporto intestato all'investitore in regime fiscale di risparmio amministrato ovvero
- in regime ordinario e portati in deduzione in dichiarazione dei redditi
Si. Per legge le somme affidate alla società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 sono separate dal patrimonio proprio della fiduciaria e non aggredibili dai suoi creditori personali. Le somme e i valori, in base alla normativa antiriciclaggio e alle norme regolamentari applicabili al settore fiduciario, sono custoditi presso banche od intermediari vigilati in conti e depositi titoli separati, ciascuno dei quali esclusivamente riferibile ad un singolo e distinto investitore. Laddove possibile aprire un mandato fiduciario senza intestazione i valori sono intestati a nome dello stesso investitore.
Non sono previsti importi minimi; tuttavia l'esistenza di costi fissi annui per il servizio, particolarmente complesso, consigliano lo sfruttamento al massimo delle soglie previste dalla legge per ciascuna tipologia di PIR.
La società fiduciaria, ai sensi della legge 1966/1939 è l’unico soggetto istituzionalmente autorizzato ad amministrare beni di terzi e può pertanto intestare a suo nome e per conto del fiduciante-effettivo proprietario dossier titoli o contratti di gestione patrimoniale, in Italia e all’estero, oltre a poter amministrare anche altre attività finanziarie non rientranti nell’ambito del PIR. La fiduciaria è l’unico soggetto che consente all’investitore di sommare i benefici e vantaggi tributari dei PIR con la riservatezza fiduciaria, intesa come massima espressione del diritto di privacy verso terzi in ambito civilistico e nel rispetto della trasparenza fiscale. Lo specifico servizio di amministrazione del PIR di FIDES consente inoltre di:
- poter compensare, nel corso della durata del PIR, plusvalenze e minusvalenze sugli strumenti finanziari. Se il PIR fosse costituito da sole quote di Oicr, non sarebbe possibile compensare le eventuali minusvalenze realizzate nel corso della durata del PIR, ma solo riportare le eventuali minusvalenze residue al termine del PIR
- ribilanciare il portafoglio per tenere conto dell’evoluzione dei mercati e degli accadimenti esterni
Il servizio di amministrazione del PIR alternativo, somma, ai precedenti benefici la possibilità di finanziare anche le imprese non quotate ovvero di inserire nel PIR alternativo partecipazioni in società non quotate (quote di s.r.l., start-up e PMI innovative). In tal senso lo strumento può rappresentare una valida soluzione tecnica per business angels e partecipanti a club deal
La scelta dell'intermediario è del cliente. E' da notare che le banche considerano il rapporto aperto presso di loro di tipo ordinario, in quanto è FIDES che applica la fiscalità e rimborsa le ritenute applicate dagli intermediari.